1. La presente legge stabilisce i princìpi in tema di tutela dell'ambiente in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della presente legge, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni, assicurando comunque l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa in materia di politica ambientale della Unione europea.
3. L'adeguamento al diritto comunitario della normativa in materia di ambiente si informa alle disposizioni stabilite dalla presente legge.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono norme generali regolatrici della materia nell'adozione degli atti normativi, degli atti di indirizzo e coordinamento e dei provvedimenti di natura contingibile e urgente.
1. Sono disposizioni tecniche quelle emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e successive modificazioni. Sono altresì disposizioni tecniche quelle che:
a) rispettano i princìpi della presente legge;
b) sono state emanate da organi tecnico-scientifici, composti sulla base di criteri di competenza, correttezza e imparzialità;
c) sono sufficientemente giustificate e indicano gli strumenti ed i metodi della loro attuazione;
d) sono soggette a revisione periodica;
e) sono state approvate in un procedimento caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di esperti o comitati di esperti, con l'audizione di ogni altro soggetto interessato;
f) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nei bollettini ufficiali e nelle raccolte ufficiali di leggi e decreti.
2. Le disposizioni tecniche sono uniformi sul territorio nazionale e sono adottate da organismi nazionali. Qualora per particolari esigenze sia necessario procedere alla redazione di disposizioni
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
b) protezione della salute umana;
c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale.
1. La tutela dell'ambiente consiste nell'azione preventiva tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni alla fonte, prima che tali fattori manifestino i propri effetti negativi.
2. Quando vi sono pericoli di un danno grave e irreparabile, la mancanza di piena certezza scientifica non impedisce l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.
3. La tutela dell'ambiente consiste, altresì, nella correzione e nella riduzione, per quanto possibile, degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati.
1. Il costo dell'inquinamento è posto a carico di chi lo produce, fermi restando gli interventi pubblici diretti a promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove tecnologie.
1. Nella ponderazione degli interessi preordinati all'esercizio di poteri discrezionali, sono presi in considerazione in via preliminare gli interessi alla tutela dell'ambiente.
1. L'obiettivo delle azioni pubbliche di tutela dell'ambiente è quello di assicurare la compatibilità tra interessi ambientali e sviluppo economico equilibrato della Repubblica nel suo insieme e delle singole comunità territoriali, nel rispetto dei limiti
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie zone del territorio della Repubblica;
c) dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione;
d) della necessaria gradualità nel raggiungimento degli obiettivi ambientali;
e) della migliore tecnologia disponibile, come definita ai sensi dell'articolo 48;
f) dei costi della tutela.
1. La diffusione e la circolazione di informazioni affidabili, complete e quanto più possibile aggiornate sono strumenti indispensabili per ogni azione, soprattutto preventiva, di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei diritti e dei doveri di cui al capo III.
1. In materia di tutela degli ecosistemi, nel rispetto dei princìpi costituzionali di autonomia dei singoli, delle formazioni sociali e degli enti territoriali, lo Stato interviene soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista, a motivo delle dimensioni o degli effetti di questa, non possano essere sufficientemente realizzati ai livelli di governo territoriale inferiore o non siano da questi effettivamente realizzati.
2. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei rapporti tra regioni ed enti locali, ai sensi di quanto disposto dagli
1. Lo Stato provvede all'esercizio delle funzioni ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione attraverso le amministrazioni di cui al capo VIII del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
1. Tutti i concerti, le intese, i pareri, ovvero gli altri atti consultivi o di assenso, comunque denominati, i quali debbano essere acquisiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono assunti in coerenza con le disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è aggiunta la seguente:
«c-bis) le attività di istruttoria tecnica in tutti i procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alle direttive da quest'ultimo impartite».
1. Le attività attribuite allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sono esercitate in forma coordinata con le regioni le quali provvedono all'eventuale elaborazione di modalità operative più idonee per il perseguimento degli obiettivi prefissati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base di programmi pluriennali.
2. Le regioni definiscono i termini per il conseguimento degli obiettivi e per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1.
3. Le regioni presentano, ogni due anni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un rapporto sullo stato dell'ambiente, che illustra il grado di attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui al comma 1.
1. Il servizio idrico integrato e il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salvo motivata deroga stabilita dalla regione, sono organizzati e gestiti a livello sovracomunale con riferimento ad ambiti territoriali ottimali per un espletamento efficace, efficiente ed economico di tali servizi.
1. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare un interesse specifico, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio secondo le procedure e con i limiti dei regolamenti da adottare, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui all'articolo 17 della presente legge. In attesa o in assenza dell'adozione del relativo regolamento è consentito l'accesso alle informazioni in conformità ai princìpi e ai criteri di cui al citato articolo 17.
1. Per informazioni relative all'ambiente si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, grafica, visiva, sonora, elettromagnetica, contenuta in banche dati o di qualunque altra specie, in merito allo stato delle acque, del suolo, dell'aria, della flora, della fauna, del territorio e degli spazi naturali, nonché informazioni relative a quelle attività, incluse quelle nocive quali il rumore, che incidono o possono incidere sugli stessi, nonché relative agli interventi atti a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.
2. È consentito l'accesso anche agli atti preparatori, consultivi e interni ai sensi di
1. Le informazioni relative all'ambiente non possono essere sottratte, neppure temporaneamente, all'accesso se non quando la loro divulgazione è suscettibile di recare un pregiudizio concreto:
a) alla sicurezza e alla difesa nazionali, al demanio militare, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) alla sicurezza pubblica;
c) alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con particolare riferimento alla riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale, agli interessi epistolare, sanitario, professionale e finanziario, di cui tali soggetti sono in concreto titolari;
d) all'ambiente cui tali informazioni si riferiscono.
2. Possono, altresì, essere sottratte all'accesso le informazioni:
a) attinenti a questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, od oggetto di
b) fornite da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirle.
3. Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli interessi di cui al comma 2.
4. Le informazioni connesse agli interessi di cui al comma 3 e i documenti che le contengono sono sottratti all'accesso solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
5. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i loro interessi.
6. Ciascuna amministrazione pubblica, nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti contenenti informazioni relative all'ambiente sottratte all'accesso per le esigenze di cui al presente articolo. In assenza di tali regolamenti l'accesso alle informazioni ambientali non può essere negato se non nei casi espressamente previsti dai commi 1 e 2.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti ovvero sia manifestamente ingiustificata o sia formulata in termini troppo generici.
8. L'autorità pubblica risponde al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro e non oltre un mese dalla richiesta. Il rifiuto all'accesso o il ritardo nell'accoglimento della richiesta deve essere motivato e indicare, nel caso di differimento, il periodo di tempo per il quale le informazioni richieste sono sottratte alla divulgazione.
9. Si applica l'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1. Le amministrazioni pubbliche assicurano la più ampia pubblicità e divulgazione delle informazioni relative all'ambiente e allo stato dello stesso, adottando le opportune misure organizzative affinché esse siano rese conoscibili e disponibili al pubblico, anche mediante la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.
1. I soggetti i quali esercitano attività di qualsiasi genere suscettibili di arrecare danno all'ambiente sono tenuti, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente, a fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni da esse richieste circa la natura e le modalità di svolgimento di tali attività, al fine di consentire l'adozione delle misure più idonee per la salvaguardia delle esigenze ambientali. La legge prevede le modalità per assicurare che le informazioni vengano raccolte tramite modelli unici di dichiarazioni e la redazione di bilanci ambientali dell'attività.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'APAT, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, adottano, anche su istanza di chiunque vi abbia interesse, le misure necessarie per controllare le informazioni e i dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni e da privati, al fine di garantire l'imparzialità, la completezza, la correttezza e la tempestività dell'informazione ambientale.
2. L'APAT fissa i criteri per la standardizzazione dei dati e l'effettuazione dei monitoraggi, individuando altresì i criteri per diffondere i dati raccolti in via ufficiale secondo il linguaggio comune, in modo da consentirne la comprensione e la fruibilità.
1. La legge individua le categorie di imprese e di attività suscettibili di produrre direttamente o indirettamente effetti dannosi per l'ambiente, per lo svolgimento delle quali devono essere preventivamente pubblicati i dati relativi ai progetti di
1. Chiunque, senza necessità di dimostrare il proprio interesse, può partecipare ai procedimenti comunque connessi agli interessi ambientali.
1. Dell'avvio dei procedimenti di autorizzazione, di pianificazione e di programmazione in cui sono coinvolti interessi
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto ad istituire presso l'APAT una commissione di amministrazione giustiziale in materia di ambiente e a disciplinare la facoltà di ricorrere ad essa a tutela di diritti e di interessi legittimi, per motivi di legittimità e di merito, contro i provvedimenti, anche non definitivi, di amministrazioni e di enti statali, emessi in attuazione della normativa nelle materie della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e del paesaggio, da parte di chi vi abbia interesse, nonché da parte delle associazioni di cui all'articolo 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle modalità di nomina dei membri della commissione che, in numero di tre effettivi e due supplenti, devono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza giuridica e tecnica e di indiscussa indipendenza;
b) individuazione dei casi di incompatibilità, delle garanzie di stabilità e dei criteri di determinazione delle indennità
c) previsione di termini e di modalità di presentazione dei ricorsi tali da circoscrivere alle omissioni più gravi le ipotesi di inammissibilità, da assicurare il contraddittorio anche con i soggetti controinteressati e da garantire la speditezza delle decisioni;
d) previsione di ampi poteri istruttori e di integrazione del contraddittorio in capo alla commissione;
e) previsione di una procedura di conciliazione da attivare, a richiesta di una delle parti, in seno alla commissione;
f) conformità della disciplina procedurale stabilita dal decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 ai princìpi fissati dalla legislazione vigente in materia di ricorsi amministrativi ordinari.
1. Gli articoli 13 e 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Sono legittimati ad agire e ad intervenire innanzi agli organi giurisdizionali, con i poteri e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, le associazioni ed i comitati dotati di adeguata e stabile capacità rappresentativa degli interessi diffusi e collettivi per la tutela dell'ambiente.
1. L'attività d'impresa si conforma ai princìpi definiti nel capo I, titolo I, parte I e, in particolare, a quelli di azione preventiva e di precauzione di cui all'articolo 4.
2. In applicazione dei princìpi di cui al comma 1, la valutazione del rischio ambientale d'impresa e la scelta delle appropriate cautele tecniche sono considerate, a cura e spese dell'impresa, nella fase che precede l'inizio dell'attività e realizzate nella fase successiva, secondo modalità corrispondenti alla natura e alla gravità del rischio, nonché alle dimensioni tecnico-economiche dell'impresa.
1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 26, l'impresa è comunque tenuta all'osservanza dei valori limite di emissione, delle norme e degli obiettivi di qualità ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione, stabilite per l'esercizio dell'attività o dell'impianto.
2. L'osservanza di valori limite di emissione progressivamente più restrittivi può essere imposta dall'autorità competente attraverso l'adozione graduale della migliore tecnologia disponibile, in conformità ai criteri di cui all'articolo 26, comma 2, e tenendo conto della situazione ambientale.
1. Le imprese di cui all'articolo 26 osservano, nei rapporti con l'autorità di controllo, i doveri di corretta informazione, di lealtà e di collaborazione, al fine di consentire la tempestiva e adeguata valutazione del rischio d'impresa.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono chiedere la collaborazione dell'autorità di controllo nella verifica delle condizioni di adempimento degli obblighi stabiliti dall'autorizzazione, fermi restando gli obblighi posti a loro carico dalla presente legge.
1. Per impresa esercente attività pericolosa si intende quella che pone in essere un rischio aggravato per le persone, l'ambiente o le cose. L'APAT definisce i criteri tecnici per l'individuazione delle ipotesi di rischio aggravato.
2. Sono comunque considerate imprese esercenti attività pericolose quelle indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri interessati, l'elenco delle imprese pericolose indicate nell'allegato A annesso alla presente legge può essere modificato o integrato nel rispetto del criterio generale di cui al comma 1, previo parere dell'APAT.
1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 26, 27 e 28, l'impresa pericolosa deve procedere all'individuazione, all'analisi e alla revisione periodica del rischio d'impresa, inviandone adeguata documentazione all'autorità di controllo.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a provvedere all'informazione e all'addestramento del personale dipendente.
1. Per gli impianti industriali esercenti attività di cui all'articolo 29, l'impresa comunica all'autorità di controllo, in sede di domanda di autorizzazione, il nominativo del responsabile per la sicurezza e l'ambiente.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a predisporre una volta all'anno un bilancio ambientale semplificato, redatto secondo i requisiti minimi definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. Al fine di applicare alle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria, gli obblighi generali previsti dagli articoli 26, 27 e 28, il
a) le misure tecniche e di supporto destinate a favorire l'adempimento degli obblighi medesimi;
b) i tempi di adeguamento ai valori limite di emissione relativi alle dimensioni tecnico-produttive medie delle imprese e ai diversi settori d'attività, nel rispetto degli obiettivi e degli standard di qualità ambientale;
c) i sistemi di raccolta e di diffusione dei dati di rilevanza ambientale pertinenti alle diverse categorie d'impresa;
d) le forme semplificate di presentazione della domanda di autorizzazione unica per ciascuna unità produttiva.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, ridurre o semplificare la vigente normativa concernente i piani ad incidenza territoriale, paesaggistica e ambientale, nonché ad abrogare le prescrizioni normative che consentano ad altri tipi di piani di fissare obiettivi di salvaguardia, risanamento e sviluppo territoriale, paesistico e ambientale
a) eliminazione di duplicazioni degli strumenti di pianificazione aventi ad oggetto i medesimi interessi pubblici, salvo che per gli strumenti che si distinguono per il livello di interesse perseguito;
b) eliminazione dei piani che si risolvono in mere indicazioni di standard, distanze e livelli di qualità e loro sostituzione con regolamenti od atti di indirizzo, da approvare in base a procedure che garantiscano la consultazione delle categorie interessate e degli organismi scientifici più accreditati, la trasparenza e la pubblicità;
c) riduzione dei piani nazionali interferenti con le previsioni ambientali ai casi in cui vi siano preminenti necessità di coordinamento sovraregionale e individuazione tassativa dell'oggetto di tali piani, al fine di evitare concorrenze con i piani di livello regionale;
d) individuazione di un piano territoriale di livello regionale, con specifica considerazione degli interessi urbanistici, paesistici e ambientali, costituente strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano di natura urbanistica, paesistica e ambientale;
e) armonizzazione dei piani e dei programmi previsti da leggi di settore in modo che ciascuno di essi, nel quadro del piano regionale di cui alla lettera d), al fine di perseguire gli interessi pubblici esattamente determinati dalle leggi medesime, disciplini ambiti geografici circoscritti o settori di attività specifici;
f) razionalizzazione della ripartizione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni;
g) semplificazione dei procedimenti amministrativi di formazione dei piani, in modo da ridurre le fasi procedimentali e la previsione di atti di concerto e di intesa
h) abrogazione delle disposizioni che attribuiscono efficacia prevalente e derogatoria ai piani indicati alla lettera e), tranne che per i casi in cui essa risulti indispensabile per primarie esigenze di salvaguardia ambientale;
i) individuazione di procedure semplificate per apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in occasione dell'approvazione dei piani sottordinati;
l) utilizzazione della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per il coordinamento dei piani non posti in rapporto di reciproca sovraordinazione, prevedendo che ove nella conferenza non si raggiunga l'unanimità per la decisione, le relative decisioni siano assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla regione, a seconda che l'intervento sia di interesse statale, ovvero regionale o locale. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi;
m) previsione di apposite norme transitorie che assicurino la vigenza dei piani già approvati alla data di emanazione dei decreti legislativi sino alla loro sostituzione con gli strumenti di pianificazione individuati o modificati ai sensi della presente legge.
3. La disciplina di riordino prevista dal presente articolo riguarda anche i procedimenti di pianificazione e di programmazione connessi a quelli ivi considerati.
1. Nei piani ad incidenza territoriale, paesistica e ambientale deve essere evidenziata la conformità con gli altri piani
1. Ferme restando le ipotesi in cui la deroga è espressamente prevista dalle leggi di settore, gli standard, le distanze e i livelli di qualità valevoli sul territorio possono essere motivatamente incrementati, ai fini di salvaguardia ambientale, in sede di approvazione dei piani di cui all'articolo 33.
1. Le regioni istituiscono il catasto dei piani che raccoglie tutti gli strumenti di pianificazione che riguardano il territorio regionale.
2. Chiunque può accedere al catasto di cui al comma 1, prenderne gratuitamente visione e richiedere, a proprie spese, copia della documentazione inerente ai piani vigenti in ordine a singole aree o all'intero territorio della regione. È compito del catasto predisporre appositi strumenti che rendano conoscibile lo stato delle pianificazioni in atto.
3. Ogni ente competente ad approvare uno strumento di pianificazione, o variante allo stesso, è obbligato a trasmettere al catasto lo strumento di pianificazione o la variante approvata entro venti giorni dall'approvazione. I piani di rilievo ultra
1. Nell'ambito di procedimenti autorizzatori per la realizzazione di un impianto o di un'opera, per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante, segnatamente per loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, la valutazione di impatto del relativo progetto integra e completa l'istruttoria, con la diretta considerazione dei fattori ambientali, secondo le modalità indicate nel presente capo.
1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica gli effetti diretti e indiretti del progetto dell'impianto e dell'opera sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, nonché l'interazione tra tali fattori, i beni materiali e il patrimonio culturale.
1. La valutazione di impatto ambientale è effettuata dallo Stato, nelle materie ad esso riservate; negli altri casi è effettuata dalle regioni e dalle province autonome.
1. Nei procedimenti di formazione dei piani territoriali e paesistici nonché negli strumenti urbanistici generali è compiuta un valutazione generale dell'impatto delle rispettive previsioni.
2. Nei piani di cui al comma 1 è inserita, per ogni area territoriale, una valutazione preliminare della compatibilità dell'insediamento dei diversi tipi di impianti, opere o attività.
1. Nella redazione dei progetti preliminari di opere o di impianti che sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, è previamente accertata la rispondenza alle previsioni di compatibilità di cui all'articolo 40. In caso di accertamento con esito positivo, l'opera è soggetta a una procedura semplificata di valutazione dell'impatto.
2. Ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi è previamente esperita la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli da 42 a 47.
1. Il committente di un impianto o di un'opera assoggettati a valutazione di impatto ambientale è tenuto ad inviare all'autorità competente uno studio di impatto ambientale, redatto ai sensi delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 47. Copia dello studio è contestualmente inviata, a cura dell'interessato, alla regione nel cui territorio saranno realizzati l'impianto o l'opera.
2. La regione disciplina i procedimenti di competenza ai sensi del comma 1, in conformità ai princìpi generali della presente legge.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si pronuncia in merito allo studio di cui all'articolo 42, mediante la valutazione di impatto ambientale, nel termine perentorio di quattro mesi dalla trasmissione dello studio stesso.
2. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con effetti sospensivi del termine, entro un mese dal ricevimento dello studio stesso.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate, e comunque decorsi due mesi dalla data di presentazione dello studio senza che le stesse si siano espresse, delibera entro il termine di cui al comma 1.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tale sede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio comunica la propria deliberazione, ai fini delle ulteriori determinazioni da adottare nella stessa conferenza.
5. In caso di valutazione di impatto ambientale positiva, la conferenza di servizi esamina il contenuto prescrittivo della deliberazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delibera, contestualmente, su tutti gli altri atti necessari alla realizzazione e all'entrata in funzione dell'impianto o dell'opera.
6. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al comma 1 del presente articolo ovvero di valutazione negativa, si applica il disposto di cui agli articoli 14-ter, comma 4, e 14-quater, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1. Per le valutazioni di impatto ambientale di competenza regionale si osservano le norme di cui all'articolo 43, in quanto applicabili.
2. Entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, la regione invia la valutazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, entro il mese successivo, può annullare per illeggittimità il provvedimento regionale o sospenderne l'efficacia, richiedendo i chiarimenti necessari.
1. Ai fini della più completa predisposizione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 42, il committente ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni. Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate solo per tali finalità.
2. I decreti previsti dall'articolo 47 disciplinano e garantiscono le forme e le modalità di accesso alla documentazione del progetto da parte dei cittadini interessati.
1. L'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, per l'esame dello studio presentato dal committente, sui pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e sulle osservazioni del pubblico.
2. Chiunque può fornire elementi conoscitivi e valutativi sul progetto, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima dell'udienza, di memorie scritte di contenuto tecnico o scientifico recanti osservazioni e
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono fissati:
a) i criteri, le disposizioni tecniche e procedurali per l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale nella forma ordinaria e in quella semplificata;
b) le condizioni, i criteri e le disposizioni tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, e successive modificazioni;
c) i contenuti ed i requisiti tecnici per l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale, da parte del committente;
d) le forme e le modalità con cui è assicurata adeguata pubblicità al progetto da valutare.
1. Per migliore tecnologia disponibile si intende l'ultima fase di sviluppo di attività, processi e relativi metodi di esercizio, indicante l'idoneità pratica di determinate tecniche nel prevenire oppure, se ciò non
1. Per valori limite di emissione si intendono la massa di sostanze e preparati o la quantità di rumore o calore collegata a determinati parametri specifici e la concentrazione di sostanze che non deve essere superata in normali condizioni di esercizio di un impianto, in uno o più periodi di tempo.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 50 e 51, i valori limite di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti dall'autorità competente sulla base della migliore tecnologia disponibile.
1. Per norme di qualità ambientale si intende la serie di requisiti di qualità che devono esistere in un dato momento in un
1. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai valori limite di emissione di cui all'articolo 49, comma 2, a condizione che:
a) siano rispettate le norme di qualità ambientale;
b) possa verificarsi un aumento in misura trascurabile dell'inquinamento;
c) non sia accertato un contributo all'inquinamento transfrontaliero.
1. Chiunque intende installare un impianto, realizzare un'opera o esercitare un'attività, per i quali la legislazione vigente a tutela dell'ambiente e del paesaggio richiede un provvedimento permissivo, è tenuto a presentare un'unica domanda all'autorità competente.
2. La domanda di autorizzazione ha per oggetto l'impianto o l'opera o l'attività unitariamente considerati ed è corredata dalla documentazione relativa al ciclo produttivo,
1. La domanda di autorizzazione è presentata alla regione, per gli impianti, le opere o le attività di competenza regionale, propria o delegata, ovvero all'autorità statale competente, che svolge funzioni di coordinamento delle altre amministrazioni pubbliche interessate, per gli impianti, le opere o le attività di competenza statale.
2. L'autorità competente ai sensi del comma 1 trasmette tempestivamente, a spese dell'istante, copia della domanda e della documentazione allegata a tutte le autorità legittimate a partecipare al procedimento.
1. Quando l'amministrazione statale competente deve acquisire pareri, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, relativi a procedimenti connessi, indìce una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1. Il Governo stabilisce con regolamento i procedimenti autorizzatori che possono essere semplificati, in ragione della minore incidenza ambientale degli impianti, delle opere o delle attività da consentire.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono stabilite, altresì, le modalità di autocertificazione o di silenzio assenso, relative alle varie categorie di oggetti considerati.
1. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione con un provvedimento espresso, da adottare entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa in ogni sua parte.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritenuti essenziali ai fini della decisione, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti e delle informazioni richiesti dall'amministrazione.
3. Qualora il procedimento di cui al comma 1 non si concluda nei termini indicati al medesimo comma, l'amministrazione è responsabile dei danni causati al richiedente.
1. Ai fini dell'avvio dell'attività dell'impianto o della struttura autorizzati ai sensi del presente titolo, il progettista presenta una autocertificazione attestante la conformità al progetto approvato di quanto è stato realizzato.
2. Entro un mese dalla presentazione della dichiarazione l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione può contestare la difformità fra quanto realizzato e il progetto autorizzato.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'attività può iniziare liberamente.
4. In caso di dichiarazione non rispondente a verità, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale.
1. Il titolare di un impianto, autorizzato ai sensi della legislazione vigente, in caso di trasferimento della titolarità del medesimo o di cessazione dell'attività, resta obbligato, anche in solido con i successivi aventi causa, ad effettuare le necessarie azioni di risanamento ambientale.
1. L'autorizzazione di cui al presente capo fissa il termine di decadenza entro il quale l'attività deve essere avviata.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato prima della scadenza, su motivata istanza dell'interessato.
1. L'autorizzazione non può contenere prescrizioni ulteriori rispetto a quelle concernenti:
a) i limiti di emissione delle sostanze inquinanti;
b) gli obiettivi di qualità ambientale;
c) i criteri di processo;
d) l'adozione della migliore tecnologia disponibile, come definita all'articolo 48;
e) le modalità di documentazione dell'attività da svolgere e dei rilasci inquinanti;
f) le misure previste in caso di cessazione definitiva dell'attività;
g) i criteri costruttivi degli impianti e quelli operativi;
h) la qualificazione professionale e la consistenza numerica del personale addetto alla tutela ambientale;
i) la prestazione di adeguate garanzie finanziarie;
l) le distanze di sicurezza.
2. Alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono soggette a revisione in via ordinaria ogni quattro anni e, comunque, ogniqualvolta l'autorità competente ne ravvisi la necessità in relazione a un mutamento significativo delle condizioni dell'ambiente o all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile che consenta l'adozione di più efficaci misure di contenimento dell'inquinamento.
4. L'efficacia delle nuove misure prescritte ai sensi del comma 3 è subordinata ad un periodo transitorio di adeguamento, fissato in funzione delle modifiche richieste, della tipologia dell'impianto e degli oneri di investimento.
1. Al trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto consegue la voltura dell'autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione è denunciato all'autorità competente entro quindici giorni dalla sua denuncia.
3. L'autorità di cui al comma 2, entro e non oltre due mesi dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza delle garanzie e dei requisiti finanziari e professionali eventualmente richiesti dalla legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
1. L'autorizzazione è soggetta a decadenza se:
a) l'impianto viene fermato per oltre un anno;
b) non sono osservate le prescrizioni di cui all'articolo 60;
c) non è denunciato il trasferimento dell'autorizzazione nei termini di cui all'articolo 61, comma 2.
1. Ogni spostamento di impianti o di attività dal luogo in precedenza autorizzato ad altra località all'esterno del sito dello stabilimento, nonché ogni modifica sostanziale, anche di processo produttivo, che comporti un significativo incremento nella quantità o nella qualità delle sostanze rilasciate nell'ambiente o degli effetti chimico-fisici delle emissioni, sono soggetti ad autorizzazione.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e semplificare la normativa vigente concernente le sanzioni amministrative comminate per la violazione di precetti posti a tutela dell'ambiente.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguate sanzioni ripristinatorie, reali e pecuniarie, anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;
b) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative meramente pecuniarie concernenti il medesimo fatto;
c) affidare al giudice penale la competenza di irrogare, in via sostitutiva dell'amministrazione rimasta inerte, le sanzioni amministrative ripristinatorie comminate per fatti costituenti reato;
d) prevedere sanzioni pecuniarie progressivamente o proporzionalmente crescenti in caso di protrazione nel tempo della condotta illecita;
e) prevedere adeguati poteri cautelari in capo all'amministrazione;
f) prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse in giudizio.
1. La disciplina dell'ambiente attraverso misure di regolazione diretta può essere integrata, assicurando il reciproco coordinamento, da strumenti di tipo economico-finanziario che incidano sulla disponibilità degli operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare processi produttivi aventi un minor impatto sull'ambiente.
2. Gli strumenti economici, sia di tipo incentivante, sia di tipo fiscale, devono essere, ove possibile, coordinati con le misure adottate dall'Unione europea.
1. L'utilizzazione degli strumenti economici deve garantire un equilibrato rapporto tra tutela dell'ambiente e garanzia delle attività economiche e non deve avere effetti distorsivi sulla concorrenza; deve basarsi su dati scientifici, tecnici ed economici conoscibili e verificabili; deve essere compatibile con lo stato attuale delle conoscenze e delle effettive possibilità tecniche dei destinatari; deve basarsi su normative che permettano una chiara individuazione dei presupposti e delle condizioni di applicazione.
1. Nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di ripristino ambientale o di incentivazione di tecnologie meno inquinanti; deve comunque
1. Nell'adozione di strumenti economici devono essere preferite forme di intervento che prevedano un ruolo attivo dei soggetti interessati e in particolare soluzioni concertate tra amministrazione ed imprese.
2. Gli effetti economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere adeguatamente controllati.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le ipotesi di danno ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conferma del principio generale della risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e significativo deterioramento di una o più componenti ambientali o di interi ecosistemi;
b) adozione di un regime generale di responsabilità basato sulla colpa;
c) individuazione specifica delle attività alle quali si applica un regime speciale fondato sulla responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività pericolose, sottoscritta dall'Italia in data
d) previsione del carattere prioritario del ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore non sia tecnicamente o economicamente conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui alla lettera e), sarà commisurato al costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a quelle danneggiate;
e) attribuzione dell'azione per danno ambientale allo Stato e agli enti territoriali e, limitatamente all'azione di rispristino, alle associazioni ambientaliste che rispondano ai requisiti di stabile e adeguata rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi coivolti;
f) previsione dell'azione interdittiva dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di minaccia di grave danno;
g) previsione del principio di solidarietà nel caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in ordine al contributo alla causazione e alla misura parziale del danno singolarmente prodotto;
h) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al fondo di cui alla lettera m) e, comunque, previsione di un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato ottenuto il risarcimento;
i) definizione dei criteri per l'agevolazione della prova del nesso di causalità tra evento e danno;
l) previsione di forme di assicurazione obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate come pericolose, come condizione per ottenere o mantenere un'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;
m) previsione di un fondo collettivo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati o, in concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno ambientale.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere dell'APAT e delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle leggi penali vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di sanzioni penali per violazioni che ledono od espongono a pericolo l'interesse ambientale secondo i seguenti criteri:
con la multa da 2.582 euro a 25.822 euro, per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante una o più componenti ambientali;
2) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a cinque anni e
3) previsione che i delitti di cui ai numeri 1) e 2) siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso, le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 1), la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da 516 euro a 15.494 euro; nell'ipotesi di cui al numero 2), la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 euro a 25.822 euro;
4) previsione di un'attenuante ove i fatti siano di speciale tenuità, nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3); di un'aggravante se siano di particolare gravità;
5) previsione come delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 5.165 euro a 25.822 euro per i fatti che espongano a concreto pericolo l'equilibrio di interi ecosistemi;
6) previsione come delitti punibili con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 5.165 euro a 25.822 euro per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale impatto ambientale;
7) previsione che i fatti previsti ai numeri 5) e 6) siano puniti, anche se commessi per colpa, e che le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 5), la reclusione da quattro mesi ad un anno o la multa da 2.582 euro a 15.494 euro; nell'ipotesi di cui al numero 6, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro;
8) previsione di un'aggravante se i fatti di cui ai numeri 5) e 6) siano di particolare gravità;
9) previsione come contravvenzioni punite con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.582 euro a 15.494 euro per i fatti che espongono a concreto pericolo una o più componenti ambientali;
10) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, numero 6), del codice penale, che la pena possa essere ridotta sino alla metà;
b) salvo quanto previsto ai numeri da 1) a 9) della lettera a), previsione di sanzioni amministrative per violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano a concreto pericolo l'interesse ambientale.
ALLEGATO A
(Articolo 29, comma 2)
1. Attività di produzione, manipolazione, uso, trattamento, stoccaggio, scarico nell'ambiente di una o più sostanze o preparati pericolosi, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, e successive modificazioni e aggiornamenti tecnici.
2. Attività di cui al numero 1 aventi ad oggetto microorganismi geneticamente modificati, ivi compresa la loro emissione deliberata nell'ambiente, quando siano patogeni o producano tossine.
3. Attività effettuate in un'installazione o su un sito destinati al trattamento, allo stoccaggio e al riciclo dei rifiuti quando la quantità dei rifiuti coinvolti sia tale da porre un rischio aggravato ai sensi dell'articolo 29, comma 1.
4. Attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti.